Il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, è stato chiamato a pronunciarsi sulla possibilità che nelle procedure di scelta del contraente ai fini di un appalto di lavori pubblici, le fattispecie di collegamento fra imprese, comportanti l’esclusione dalla gara, siano esclusivamente quelle previste dall’articolo 2359 c.c., espressamente richiamato dall’art. 10, comma 1-bis, della legge n. 109/1994 n. 109, ovvero se l’amministrazione appaltante possa prevederne (ed eventualmente entro quali limiti) altre nella lex specialis di gara.
Ebbene, la Sezione VI del Supremo Consesso ha affermato puntualmente che la norma contenuta nell’art. 10, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si inquadra nell’ambito dei divieti normativi sull’ammissione alla gara di offerte provenienti da soggetti che, in quanto legati da una stretta comunanza di interessi caratterizzata da una certa stabilità, non sono ritenuti dal legislatore capaci di formulare offerte caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità.
L’art. 10 di cui sopra – continua il Consiglio di Stato – è chiaramente una norma di ordine pubblico volta a tutelare il corretto e trasparente svolgimento delle gare per l’appalto dei lavori pubblici nelle quali il libero gioco della concorrenza e del libero confronto, finalizzati alla scelta del “giusto” contraente, risulterebbero irrimediabilmente alterati dalla eventuale presentazione di offerte che, pur provenendo formalmente da due o più imprese giuridicamente diverse, sono sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, tale essendo (secondo la previsione del legislatore) quello che si realizza concretamente nelle ipotesi di controllo o collegamento societario indicato nell’articolo 2359 del codice civile.
Stante ciò, poiché non è possibile escludere a priori che esistano altre ipotesi di collegamento e controllo societario, che il divieto normativo in esame non individua esplicitamente, è pertanto legittimo – ad opinione del Collegio – che l’amministrazione appaltante provveda essa stessa ad individuare – e quindi ad introdurle nei bandi di gara come cause di esclusione dalla gara – ulteriori ipotesi di collegamento e controllo di fatto che non permettono di rispettare i principi di correttezza, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
Nella sentenza in esame, il Supremo Consesso non manca, peraltro, di sottolineare che, “ovviamente, posto in generale la piena legittimità di clausole di bandi di gara che prevedano requisiti ulteriori rispetto a quelli già stabiliti direttamente dalla legge, in concreto il limite della legittimità di tali ulteriori previsioni è da rinvenirsi nella loro ragionevolezza e nella loro logicità rispetto alla tutela che intendono perseguire e cioè la corretta individuazione del “giusto” contraente.”
Opere Pubbliche – cause di esclusione dalla gara – ipotesi di collegamento e controllo societarioConsiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza 27 dicembre 2001 n. 6424:
27.12.2001