Presidente: De Lise – Estensore: Pinto
Conferma T.A.R. Toscana, sezione II, n. 1038 del 1998
È inammissibile il ricorso proposto dagli ordini professionali ai fini dell’annullamento di un bando di gara per l’affidamento di un incarico di progettazione, qualora l’interesse fatto valere non sia imputabile all’intera collettività ma sia relativo a uno o più componenti dell’ordine, da considerare pertanto privo di legittimazione attiva. Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, gli ordini professionali non godono di legittimazione attiva, causa l’inesistenza di qualsivoglia violazione degli interessi di categoria, anche nel caso in cui l’illegittimità del bando derivi da un contrasto della norma nazionale con quella comunitaria.