L’Autorità Antitrust ha rilevato, con riferimento al Bando di gara per l’affidamento della Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 22 dicembre 1996, n. 662, alcune problematiche concorrenziali in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale e ai requisiti di solidità patrimoniale previsti nel predetto bando.
In particolare, l’Autorità ha evidenziato che:
– il requisito dell’esperienza “riferita all’ultimo quinquennio nella gestione di interventi pubblici di agevolazione alle imprese per conto di pubbliche amministrazioni, centrali e/o locali, per un volume di contributi concessi non inferiore a 500 milioni di euro” (art. 5.3) costituisce un ostacolo alla partecipazione al predetto bando laddove non è prevista la possibilità, per le imprese che non sono in grado, per giustificati motivi, di attestare il conseguimento del fatturato specifico richiesto per quinquennio, di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante altra documentazione, così come previsto dall’articolo 41, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici);
– il requisito di solidità patrimoniale corrispondente al patrimonio netto dei partecipanti non inferiore a 200 milioni di euro (art. 5.4) potrebbe non essere pienamente giustificato sia alla luce dell’entità del servizio da svolgere sia con riguardo all’esistenza di normative di settore e di Autorità preposte al controllo dell’adeguatezza patrimoniale dei soggetti ammessi a partecipare alla gara sulla base dell’art. 5.1 del disciplinare di gara (banche e intermediari finanziari di cui all’art. 107 Decreto Legislativo n. 385/93).