Nell’esame del ddl finanziaria in seconda lettura il Presidente del Senato può stralciare le disposizioni estranee al suo contenuto proprio?

02.02.2007

Nella seduta antimeridiana del 25 ottobre 2006 della 5a Commissione Bilancio del Senato, durante la discussione del disegno di legge finanziaria per il 2007 (A.S. 1183), già approvato dalla Camera in prima lettura, il sen. Fruscio (Lnp) segnala come, a suo avviso, alcune disposizioni del disegno di legge in esame esulino dal contenuto proprio della legge finanziaria come fissato dalla l. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, poiché concernenti, tra le altre, la decadenza del Consiglio di amministrazione della società Sviluppo Italia ed altre società a capitale pubblico, ancorché partecipate dallo Stato. In base a tale considerazione (unita a profili di illegittimità di tale disciplina, in quanto riguardanti figure societarie di natura privatistica), nella formulazione del parere a norma dell’art. 126, comma 4, del Regolamento, il senatore ne propone l’espunzione dal testo.
Il presidente della Commissione Morando risponde invece che, trattandosi di un esame in seconda lettura da parte del Senato, anche per prassi consolidata in seno alla Commissione, la formulazione del parere ai sensi della disposizione regolamentare richiamata deve limitarsi alle considerazioni relative alla copertura finanziaria; la disquisizione sull’aderenza al contenuto proprio della finanziaria è infatti demandata, per disposizioni analoghe presenti nei due Regolamenti, al ramo del Parlamento che la esamina in prima lettura, unica sede in cui il Presidente di Assemblea può procedere allo stralcio di disposizioni estranee (al Senato in base al comma 3 dello stesso art. 126). Ulteriori considerazioni, non potendo appartenere al dibattito sull’espressione del parere di sui si discute, possono essere demandate all’analisi di merito del provvedimento, anche attraverso la presentazione di precipue proposte emendative.
a cura di Giovanni Piccirilli