Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 3 marzo 2004 n. 1037
La sospensione dei giudizi e dei procedimenti amministrativi prevista dalla legge statale in materia di condono edilizio non è condizionata dall’entrata in vigore della normativa regionale. Tale disciplina, che prevede la sospensione automatica dei giudizi e dei procedimenti amministrativi di carattere sanzionatorio, ha una sua giustificazione razionale, costituita dall’esigenza di assicurare comunque un congruo spazio temporale per valutare la portata della nuova normativa e i suoi effetti sui procedimenti sanzionatori amministrativi in corso. Spetterà all’interessato decidere se attivare o meno il procedimento di condono introdotto dalla normativa statale, e all’amministrazione competerà la determinazione di stabilire se l’opera sia o meno sanabile, tenendo conto delle regole portate dalla legge regionale nel frattempo entrata in vigore.